Nuovi adempimenti per le imprese private dal 5 novembre 2022 in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili: impatto e scenari
A partire dal 5 novembre 2022 sarà obbligatorio anche per le aziende private che “offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro” (art. 3 comma 1-bis e art. 4 della legge 4/2004 come novellati dal d.lgs. n. 82 del 2022) rispettare, al pari delle pubbliche amministrazioni, i requisiti di accessibilità (“Legge Stanca”)
Ne parlano Mauro Alovisio e Alberto Culatina, soci del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino (http://www.csigivreatorino.it/)
La sopra citata legge Stanca, legge n.4 del 9 gennaio 2004, ad oggetto “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici costituisce una delle disposizioni più importanti inserite nel nostro ordinamento in quanto in un mondo che mira a un’inclusività sempre maggiore, infatti, diventa essenziale estendere l’accessibilità a tutti, soprattutto quando si naviga su internet.
Che cosa si intende per accessibilità?
Ai sensi della legge Stanca si intende, per accessibilità: “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Che cosa si intende per tecnologie assistive?
Per tecnologie assistive, si intendono: “gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici”.
Come abbiamo visto questa normativa non si applicava alle imprese private ma solo ai siti web di enti pubblici o di interesse pubblico.
In materia di accessibilità web è essenziale restare al passo con i tempi. Ecco perché le riforme e gli aggiornamenti della Legge Stanca sono essenziali. L’art. 12 della legge dispone: “Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute”. Il percorso di adeguamento normativo si completa con l’ultimo importante tassello: la modifica della Legge Stanca arrivata nel 2020, con il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che ha recepito la direttiva europea 2019/882 in materia di accessibilità dei siti web di imprese private, che ha esteso, di fatto, ai soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro, l’applicazione della disciplina in materia di accessibilità prevista per le Pubbliche Amministrazioni: per loro l’obbligo di adeguarsi entro il 5 novembre 2022. Risulta importante rappresentare alle imprese ed ai professionisti che, a partire da giugno 2025 saranno interessati tutti gli operatori economici, come previsto sempre dallo stesso Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882).
Quali sono gli impatti della nuova normativa? Vi sono impatti su contratti e dichiarazione di accessibilità?
Ai soggetti privati sopra citati dal 5 novembre 2022 è esteso il divieto – già esistente per i soggetti pubblici – di stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e app non conformi ai requisiti di accessibilità, pena la nullità del contratto. Per tali soggetti, sono state rivolte specifiche Linee Guida elencati nell’art. 3, comma 1-bis (Soggetti erogatori) della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4. Le imprese dovranno rilasciare e aggiornano annualmente entro il 23 settembre, relativamente ai siti web e applicazioni mobili di cui sono titolari. All’interno delle sezioni presenti, oltre ad indicare lo stato di conformità raggiunto dal proprio sito o app, i soggetti erogatori indicano eventuali casi di deroga, le alternative accessibili messe a disposizione dell’utenza e le modalità ed i riferimenti per segnalare eventuali casi di inaccessibilità. In caso di siti web, la dichiarazione viene posta nel footer del proprio sito web con apposito link, mentre per le app viene riportata la URL all’ interno delle informazioni generali presenti nello store e nel relativo sito web del soggetto erogatore.
Quali sono le sanzioni?
Qualora il sito web non fosse conforme successivamente al 5 novembre, l’agenzia per l’Italia Digitale effettua un’istruttoria e può formulare ai soggetti titolari del sito o delle app richieste finalizzate al miglioramento del servizio digitale entro un termine prestabilito, a seguito del quale effettuerà nuove verifiche e, se l’inaccessibilità dovesse persistere, potrebbe procedere con l’irrogazione delle sanzioni previste (fino al 5% del fatturato)
Quali sono gli strumenti utili per approfondire?
In attuazione della Direttiva UE 2016/2102, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha emanato le Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici, in vigore dal 10 gennaio 2020, che indirizzano la Pubblica Amministrazione all’erogazione di servizi sempre più accessibili e che possono offrire importanti spunti anche per le imprese private.
Le modifiche normative inaugurano una nuova stagione per le nostre imprese che fino ad adesso si sono concentrate più sui profili grafici rispetto ad una concreta accessibilità. Le nostre imprese non devono adeguarsi per le sanzioni ma per raggiungere il maggior numero possibili di utenti e per raggiungere gli obiettivi di inclusione digitale e per un migliore ecosistema.
BIO:
Mauro Alovisio, avvocato presso Università degli Studi di Torino, professore del Master in alto apprendistato in materia di cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino, Presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino, http://www.csigivreatorino.it/ autore di pubblicazioni in materia di GDPR, controllo sui lavoratori, videosorveglianza. Il presente contributo ha carattere personale e non impegnativa per l’ente di appartenenza in quanto le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore
Alberto Culatina, informatico, imprenditore e formatore. Business Coach per numerose aziende e pubbliche amministrazioni in ambito trasformazione digitale e data governance. Presidente della Appleby Innovator Network® – Rete di professionisti ed esperti in ICT e digitalizzazione, Coordinatore dell’International School in Digital Governance presso l’Università degli Studi di Pavia. Il presente contributo ha carattere personale e non impegnativa per l’ente di appartenenza in quanto le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore